Tratto dal sito dell'Unione Europea
I trattati di Maastricht e di Amsterdam
Il trattato di Maastricht ha modificato i precedenti
trattati europei e ha creato un'Unione europea fondata su tre pilastri:
le Comunità europee, la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e
la cooperazione in materia di giustizia e affari interni (GAI). In vista
dell'allargamento dell'Unione, il trattato di Amsterdam ha introdotto
gli adeguamenti necessari volti a garantire un funzionamento più
efficace e democratico dell'Unione.
I. Il trattato di Maastricht
Il trattato sull'Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, è entrato in vigore il 1 novembre 1993.
a.Strutture dell'Unione
Con l'istituzione dell'Unione europea, il trattato di Maastricht ha
segnato una nuova tappa nel processo volto a creare «un'unione sempre
più stretta tra i popoli dell'Europa». L'UE era fondata sulle Comunità
europee (
1.1.1. e
1.1.2.)
e sostenuta da politiche e forme di cooperazione previste dal trattato
sull'Unione europea. L'Unione disponeva di un quadro istituzionale
unico, composto dal Consiglio, dal Parlamento europeo, dalla Commissione
europea, dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei conti: essendo
queste, stricto sensu, le uniche «istituzioni» dell'Unione, esse
esercitavano i loro poteri in conformità delle disposizioni dei
trattati. Il trattato ha istituito un Comitato economico e sociale e un
Comitato delle regioni, ambedue investiti di funzioni consultive.
Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del trattato, sono
stati istituiti un Sistema europeo di banche centrali e una Banca
centrale europea, che si aggiungevano alle istituzioni finanziarie
esistenti del gruppo BEI, segnatamente la Banca europea per gli
investimenti e il Fondo europeo d'investimento.
b.Competenze dell'Unione
All'Unione creata dal trattato di Maastricht sono stati attribuiti da
quest'ultimo determinati poteri, classificati in tre grandi gruppi
chiamati comunemente «pilastri»: il primo «pilastro» era costituito
dalle Comunità europee, nel cui quadro le competenze, che erano state
oggetto di trasferimento di sovranità da parte degli Stati membri nei
settori disciplinati dal trattato, erano esercitate dalle istituzioni
comunitarie. Il secondo «pilastro» era formato dalla politica estera e
di sicurezza comune prevista al titolo V del trattato. Il terzo
«pilastro» era costituito dalla cooperazione nei settori della giustizia
e degli affari interni contemplata al titolo VI del trattato. Le
disposizioni dei titoli V e VI prevedevano una cooperazione di natura
intergovernativa che si avvaleva delle istituzioni comuni ed era dotata
di taluni elementi sovranazionali, quali l'associazione della
Commissione europea e la consultazione del Parlamento europeo.
1.La Comunità europea (primo pilastro)
La Comunità aveva la missione di garantire il buon funzionamento del
mercato unico e, segnatamente, uno sviluppo armonioso, equilibrato e
sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione
e di protezione sociale e la parità tra uomini e donne. La Comunità
perseguiva questi obiettivi, nei limiti delle competenze che le erano
conferite, mediante l'introduzione del mercato comune e delle relative
misure previste all'articolo 3 del trattato CE e attuando la politica
economica e la politica monetaria unica di cui all'articolo 4. Le
attività della Comunità dovevano rispettare il principio della
proporzionalità e, nei settori che non erano di sua esclusiva
competenza, il principio della sussidiarietà (articolo 5 del trattato
CE).
2.La politica estera e di sicurezza comune (PESC) (secondo pilastro)
L'Unione aveva il compito di stabilire e attuare, con metodi intergovernativi, una politica estera e di sicurezza comune (
6.1.1.).
Gli Stati membri erano tenuti a sostenere tale politica attivamente e
senza riserve in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. I
suoi obiettivi erano: la difesa dei valori comuni, degli interessi
fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; il
rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme; la
promozione della cooperazione internazionale; lo sviluppo e il
consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3.La cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (terzo pilastro)
L'Unione aveva il compito di elaborare un'azione comune in questi settori in base a metodi intergovernativi (
5.12.1.),
al fine di realizzare l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello
elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Essa riguardava le seguenti aree:
- regole sull'attraversamento delle frontiere esterne della Comunità e rafforzamento dei controlli;
- lotta al terrorismo, alla grande criminalità, al traffico di droga e alla frode internazionale;
- cooperazione giudiziaria in materia penale e civile;
- creazione di un Ufficio europeo di polizia (Europol) dotato di un
sistema di scambio di informazioni tra forze di polizia nazionali;
- lotta all'immigrazione clandestina;
- politica comune in materia di asilo.
II. Il trattato di Amsterdam
Il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea
e i trattati istitutivi delle Comunità europee e taluni atti connessi,
firmato il 2 ottobre 1997 ad Amsterdam, è entrato in vigore il 1° maggio
1999.
a.Aumento delle competenze dell'Unione
1.Comunità europea
A livello degli obiettivi, è stato posto un accento particolare su
uno sviluppo equilibrato e sostenibile e un elevato livello di
occupazione. È stato creato un meccanismo di coordinamento delle
politiche in materia di occupazione adottate dagli Stati membri ed è
stata prevista la possibilità di intervento con misure comunitarie in
questo settore. L'Accordo sulla politica sociale è stato incorporato nel
trattato CE con alcuni miglioramenti (eliminazione della clausola di
non partecipazione «opt-out»). Il metodo comunitario si applicava da
allora ad alcuni importanti settori che avevano fatto capo in precedenza
al «terzo pilastro» quali l'asilo, l'immigrazione, l'attraversamento
delle frontiere esterne, la lotta alla frode, la cooperazione doganale e
la cooperazione giudiziaria in materia civile nonché a una parte della
cooperazione Schengen, il cui acquis era stato ripreso in toto dall'UE e
dalle Comunità.
2.Unione europea
La cooperazione tra Stati membri nei settori della cooperazione
giudiziaria penale e di polizia era stata rafforzata definendo obiettivi
e compiti precisi e creando un nuovo strumento giuridico analogo a una
direttiva. Gli strumenti della politica estera e di sicurezza comune
sono stati sviluppati successivamente, in particolare istituendo un
nuovo strumento, la strategia comune, una nuova funzione, il «Segretario
generale del Consiglio Alto rappresentante per la PESC», nonché una
nuova struttura, la «cellula di programmazione politica e tempestivo
allarme».
b.Rafforzamento del Parlamento europeo
1.Potere legislativo
Nel quadro della procedura di codecisione, che è stata estesa a 15
basi giuridiche presenti nel trattato CE, il Parlamento e il Consiglio
divenivano colegislatori praticamente su un piano di parità. Con le sole
eccezioni della politica agricola e della politica di concorrenza, la
procedura di codecisione si applicava a tutte le aree laddove il
Consiglio poteva adottare decisioni a maggioranza qualificata. In
quattro casi (articoli 18, 42 e 47, nonché articolo 151 sulla politica
in materia di cultura, che era rimasto immutato) la procedura di
codecisione si combinava con l'esigenza di una decisione unanime del
Consiglio. Le altre aree legislative soggette all'unanimità non
ricadevano nel campo di applicazione della codecisione.
2.Potere di controllo
Oltre al voto di approvazione della Commissione in quanto collegio,
il Parlamento europeo procedeva anche, in via preliminare, a un voto di
approvazione del presidente designato della futura Commissione (articolo
214).
3.Elezione e statuto dei deputati
Per quanto attiene alla procedura di elezione al Parlamento europeo a
suffragio universale diretto (articolo 190 CE), il potere della
Comunità di adottare principi comuni si è aggiunto al potere esistente
di adottare una procedura uniforme. Nello stesso articolo è stata
inserita una base giuridica che consente di adottare uno statuto unico
dei deputati. Tuttavia, continuava a mancare una disposizione che
consentisse di adottare delle misure in vista dello sviluppo dei partiti
politici a livello europeo (articolo 191).
c.Cooperazione rafforzata
Per la prima volta, i trattati contenevano disposizioni generali che
consentivano ad alcuni Stati membri, subordinatamente a certe
condizioni, di fare ricorso alle istituzioni comuni al fine di
organizzare una cooperazione rafforzata tra loro. Questa facoltà si è
aggiunta ai casi di cooperazione rafforzata disciplinati da disposizioni
specifiche, quali l'Unione economica e monetaria, la creazione di uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'integrazione dell'acquis di
Schengen. I settori suscettibili di essere oggetto di una cooperazione
rafforzata erano il terzo pilastro e, a condizioni particolarmente
restrittive, le questioni che non riguardavano una competenza
comunitaria esclusiva. Le condizioni che qualsiasi cooperazione
rafforzata doveva soddisfare, nonché le previste procedure decisionali,
erano state elaborate in modo da garantire che questo nuovo elemento del
processo di integrazione restasse una soluzione d'eccezione e potesse
essere utilizzato solo per realizzare progressi in prospettiva
dell'integrazione e non per compiere passi indietro.
d.Semplificazione
Il trattato di Amsterdam ha eliminato dai trattati europei tutte le
disposizioni che l'evoluzione dei tempi ha reso nulle o obsolete,
evitando che gli effetti giuridici che derivavano da esse nel passato
risultino interessati da tale soppressione. Esso prevedeva inoltre una
nuova numerazione degli articoli dei trattati. Per ragioni di carattere
giuridico e politico il trattato è stato siglato e sottoposto a ratifica
sotto forma di emendamenti ai trattati in vigore.
e.Riforme istituzionali nella prospettiva dell'allargamento
a.Il trattato di Amsterdam ha fissato a 700
(articolo 189) il numero massimo di membri del Parlamento europeo, in
linea con la richiesta di quest'ultimo.
b.La composizione della Commissione e la
questione della ponderazione dei voti erano oggetto di un «Protocollo
sulle istituzioni» allegato al trattato. In base alle disposizioni di
detto protocollo, in un'Unione allargata a un massimo di 20 Stati
membri, la Commissione sarebbe composta da un cittadino di ciascuno
Stato membro, a condizione che, entro tale data, la ponderazione dei
voti in sede di Consiglio sia stata modificata. In ogni caso, almeno un
anno prima dell'adesione del ventunesimo Stato membro, una nuova
conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (CIG)
dovrebbe procedere a un riesame globale delle disposizioni dei trattati
concernenti le istituzioni.
c.Il ricorso del Consiglio al voto a
maggioranza qualificata era senza dubbio previsto in alcune basi
giuridiche create ex novo dal trattato di Amsterdam. Nondimeno, tra le
politiche comunitarie esistenti, solo il settore della politica di
ricerca registra nuovi casi di voto a maggioranza qualificata, mentre le
altre politiche esigono sempre l'unanimità.
f.Altri temi
Un protocollo fissava le procedure comunitarie per l'applicazione del
principio di sussidiarietà. La trasparenza è stata rafforzata grazie a
nuove disposizioni sull'accesso ai documenti (articolo 255) e a una
maggiore apertura dei lavori del Consiglio in ambito legislativo
(articolo 207, paragrafo 3).
Ruolo del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo era consultato prima della convocazione di una
conferenza intergovernativa. Il Parlamento partecipava inoltre alle
conferenze intergovernative secondo formule ad hoc; nelle ultime tre era
rappresentato, a seconda dei casi, dal suo Presidente o da due dei suoi
membri.
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