domenica 15 novembre 2009

I dubbi della Corte dei conti sulla compravendita dei vaccini H1N1

Un assurdo contratto vincola il Ministero della salute all'azienda Novartis, fornitrice dei vaccini per l'influenza"suina". Tra le obiezioni poste dalla Corte dei conti, tra l'altro, spiccano alcuni punti paradossali.
In particolare:

-La Novartis non è tenuta a pagare nessuna penale in caso di ritardo nella fornitura dei vaccini.

-E' la Novartis, nel caso che il vaccino produca danni per un difetto di fabbricazione, a stabilire se l'azienda stessa abbia colpe.

-La Novartis pagherà i danni alle persone che subiranno danni per difetti dovuti alla fabbricazione: nel caso in cui i danni scaturiscano da altre cause, sarà il ministero a pagare. Ma visto che è Novartis a stabilire se Novartis ha sbagliato o meno, secondo voi come finirà?

Ecco gli undici punti in cui la Corte dei conti contesta l 'accordo, tramite una delibera ufficiale, datata 10 Settembre 2009, e riferita al D.D. del 27 Agosto 2009.

Vi allego anche il testo integrale del documento sul sito dell'ente in calce.

1) la decima premessa – parte integrante del contratto – precisando che l’esito delle ricerche, la capacità di sviluppare con successo il Prodotto, i tempi di produzione, la qualità dell’inoculo virale, la capacità produttiva e il lancio del prodotto sono ancora in corso di definizione, sembra vanificare a favore della Novartis tutti i successivi vincoli contrattuali;


2) la tredicesima premessa prevede l’applicazione dell’IVA vigente al momento della consegna anziché quella vigente alla firma del contratto;


3) l’art. 3.1 (ribadito dall’art. 5.3) prevede la possibilità del mancato rispetto delle date di consegna del Prodotto, senza l’applicazione di alcuna penalità;


4) l’art. 4.1 stabilisce che il Ministero accetti il prodotto anche in assenza dell’autorizzazione all’ammissione in commercio in Italia, concordando in tal caso un generico “Quality Agreement”;


5) le garanzie poste a favore del Ministero in caso di mancata autorizzazione all’ammissione in commercio del Prodotto in Italia previste dall’art. 4.2 non appaiono correlate all’esborso finanziario sopportato dal Ministero fino a quella data, né bilanciate con quelle poste a carico del Ministero medesimo dall’art. 9.3 nel caso di impossibilità di ritiro del Prodotto;


6) l’art. 4.4, riguardante eventuali difetti di Fabbricazione o Danni Fisici del prodotto, richiede l’accordo della Novartis sull’esistenza degli stessi;


7) l’art. 4.5 prevede rimborsi al Ministero per danni causati a terzi, limitatamente a causa di Difetti di Fabbricazione, mentre ai sensi dell’art. 4.6 il Ministero dovrà risarcire Novartis per danni causati a terzi in tutti gli altri casi;


8) l’art. 9.3 prevede il pagamento alla Novartis di euro 24.080.000 (al netto di IVA) ai fini della partecipazione ai costi in caso di non ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio del Prodotto, senza alcuna specificazione in merito ai criteri di quantificazione del predetto importo;


9) l’art. 9.5 stabilisce che, qualora il contratto venga risolto per violazione di disposizioni essenziali da parte di Novartis, il pagamento dovrà essere ugualmente effettuato per il prodotto fabbricato e consegnato;


10) l’art. 10.2 considera Informazioni Riservate anche l’esistenza del contratto e le disposizioni in esso contenute, clausola – in considerazione dell’evidenza pubblica della procedura – impossibile da rispettare;


11) il contratto appare carente di parere di organo tecnico in grado di attestare la congruità dei prezzi in esso concordati.


http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-ce/Anno-2009/Delibera-n.-16-adunanza-del-10-settembre-2009---Giuseppone.doc_cvt.htm

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